BIOCIDI
Regolamento sui Prodotti Biocidi BPR (UE) n. 528/2012 del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Prodotti Biocidi.
COME VI PUO' AIUTARE BRENNTAG IN RIFERIMENTO ALLA BPR?
- Dal 1° Settembre 2015 i Prodotti Biocidi devono essere formulati con Sostanze Attive provenienti da fornitori presenti in elenco di cui all’Articolo 95 della BPR. Sono più di 30 le Sostanze Attive per le quali Brenntag è in grado di garantire la fornitura in conformità alle fonti elencate nell’Art. 95 BPR, per assicurarvi che la produzione dei vostri biocidi sia a norma di legge. Dichiarazioni scritte sono a disposizione su richiesta.
- Brenntag è presente nella lista Art. 95 BPR con i seguenti prodotti: Etanolo, Isopropanolo e Ipoclorito di Sodio.
- Assicurando, in collaborazione con i fornitori, che i Prodotti Biocidi siano conformi alle autorizzazioni nazionali supportate dal dossier di prodotto, una volta che la Sostanza Attiva viene inclusa nell'elenco della Union List.
- Presentando, in casi eccezionali, i propri dossier Prodotto Biocida (ad es.: Isopropanolo per PT 1, 2, 4)
- Supportando i nomi commerciali dei vostri prodotti con il sistema On-Boarding, per Prodotti Biocidi a base di Isopropanolo, Glutaraldeide, Perossido di Idrogeno, Acido Peracetico, Ipoclorito di Sodio, ecc.
- Offrendo Lettere di Accesso dati (LoA) per supportare i dossier Prodotto Biocida dei clienti
- Supportando e prendendo in carico le richieste dei clienti
- Accettando la responsabilità di mantenere attive ed aggiornate le comunicazioni con fornitori e clienti
- Mantenendo il contatto con le autorità per supportarvi nel modo migliore
Siete pregati di contattare il vostro referente di vendita per domande e dettagli aggiuntivi.
Per scaricare le informazioni sull'autorizzazione e la commerciabilità dei Prodotti Biocidi a base di Ipoclorito di Sodio,
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Tutti i prodotti che hanno un’efficacia biocida, e quindi adatti al controllo dei microrganismi, sono disciplinati dal Regolamento sui Prodotti Biocidi entrato in vigore il 1 ° settembre 2013.
Non sono incluse solo le Sostanze Attive Biocide comunemente riconosciute, quali Glutaraldeide e CMIT/MIT, ma anche le sostanze chimiche generiche che da sempre vengono utilizzate anche in ragione della loro efficacia antibatterica, come ad esempio:
Etanolo, Isopropanolo, n-Propanolo, Perossido di Idrogeno, Acido Peracetico, Ipoclorito di Sodio, Acido Formico o Formaldeide.
Approvazione della Sostanza Attiva
Al massimo entro il 2024 le autorità dovranno esaminare i dossier delle Sostanze Attive presentate. Successivamente a ciò, ed allo stesso modo, anche tutti gli altri stati membri dovranno concedere la loro approvazione. Ad autorizzazione concessa, sarà fissata una deadline comune per l’inserimento della Sostanza Attiva nella “Union List”. La Union List elencherà tutte le Sostanze Attive Biocide approvate all’uso nella Ue. Nessun altra Sostanza Attiva sarà ammessa alla vendita per scopi biocidi nella UE.
Non sussiste obbligo di registrazione per i produttori di Sostanze Attive.
E’ però vero che solamente le aziende che partecipano o hanno partecipato alla preparazione dei dossier saranno inserite nell'elenco di cui all'Art. 95 BPR. Di conseguenza, queste aziende saranno le uniche autorizzate alla vendita di Sostanze Attive per la produzione di Prodotti Biocidi, perché elencate come fonti approvate. L'Art. 95 BPR elenca la società che hanno richiesto l'approvazione, per quale Sostanza Attiva e per quali applicazioni biocide - PT.
L'elenco è disponibile sul sito web dell'ECHA, e viene aggiornato su base mensile.
Autorizzazione Prodotto Biocida
Diversamente dal REACH , secondo la BPR,i formulatori di Prodotti Biocidi devono preparare e presentare dossier di autorizzazione alle autorità nazionali, ad es. CtgB nei Paesi Bassi, BAuA in Germania, ANSES in Francia, HSE nel Regno Unito, ecc. per poter continuare ad immettere legalmente i propri prodotti sul mercato. Il periodo di presentazione termina quando la rispettiva Sostanza Attiva viene inserita per la prima volta nella Union List.
I dossier dei Prodotti Biocidi devono contenere dati relativi alla sostanza attiva (acquistando una Lettera di Accesso dati - LoA), fornire studi di efficacia ottenuti seguendo le appropriate procedure di prova EN e includere una valutazione del rischio. Le richieste di autorizzazione contengono, analogamente a quanto previsto da REACH, dati relativi alle Sostanze Attive, dati tossicologici ed eco-tossicologici, nonché informazioni sulle previste applicazioni dei prodotti, confermate da adeguati test di efficacia.
Le applicazioni sono suddivise in 22 diversi Tipi di Prodotto (PT) che coprono la disinfezione (PT 1-5), la conservazione (PT 6 - 13), il controllo dei parassiti (PT 14-20) e altre applicazioni (PT 21-22).
La maggior parte delle Sostanze Attive sono commercializzate sotto forma di formulazioni, come ad esempio la soluzione di etanolo in acqua all’80% per la disinfezione delle mani. Queste formulazioni, che vengono fornite direttamente agli utenti finali, sono considerate Prodotti Biocidi a tutti gli effetti.
Esistono però delle Sostanze Attive che vengono comunemente usate come Prodotti Biocidi senza essere formulate o diluite. Sono solo alcuni esempi l’Acido Peracetico nell'industria alimentare, l’Ipoclorito di Sodio nelle piscine o il Biossido di Cloro sotto forma di Clorious2.
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